DOPO BEN 70 ANNI CAMBIANO LE DISPOSIZIONI, ANCHE PER LA
FIGURA DEGLI AMMINISTRATORI
Dopo ben 70 anni cambiano le disposizioni per i condomini. Sta
per essere pubblicata infatti sulla Gazzetta Ufficiale la legge (scarica il testo
in pdf) che modifica la disciplina "del condominio negli edifici",
una ventina di articoli del Codice civile rimasti pressoché invariati dal 1942,
mentre la convivenza e le esigenze di uno stabile si sono completamente
trasformate. La nuova legge, che entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla
pubblicazione (quindi presumibilmente verso la metà del 2013), andrà a incidere sulla vita quotidiana di 30
milioni di italiani che vivono in edifici condominiali.
Le novità riguardano moltissimi aspetti della vita condominiale:
dal ruolo dell'amministratore, ai quorum delle assemblee, al sito web per le
comunicazioni alla tutela degli animali, la possibilità di staccarsi dal
riscaldamento centralizzato e le parabole tv.
AMMINISTRATORE - E' una
figura che che viene riqualificata dalla riforma. Il suo mandato dura 2 anni e
prevede:
• obblighi di formazione (diploma superiore e corsi
specifici per chi svolge questa professione de meno di 1 anno);
• obblighi di trasparenza sui suoi dati professionali e
sulla gestione finanziaria (informazione ai condòmini sullo stato dei pagamenti
e delle pendenze). Al momento della nomina (o del rinnovo) dell'incarico deve
specificare, l'importo del suo stipendio e non ha diritto ad altri
compensi che non vengano deliberati
dell'assemblea;
• obbligo di stipulare una polizza di responsabilità
professionale.
In caso di gravi irregolarità anche un solo condomino può
richiedere la convocazione dell'assemblea per revocare il suo mandato.
ASSEMBLEA - Per facilitare le
decisioni si abbassano i quorum, cioè i numeri necessari per la validità
dell'assemblea e delle sue delibere:
• per la costituzione in 1a convocazione: 50% + 1 dei
condomini e 2/3 dei millesimi;
• per la costituzione in 2a convocazione (quella effettiva):
1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi;
• per le delibere (sempre in 2a convocazione): 50% + 1 dei
partecipanti e 1/3 dei millesimi.
Il quorum è ulteriormente ridotto per le delibere che
riguardano la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti,
l'abbattimento di barriere architettoniche, il risparmio energetico, i
parcheggi, le antenne e gli impianti telematici centralizzati.
Viene in contemporanea limitato l’(ab)uso della delega: se i
condòmini sono più di 20, un singolo partecipante all'assemblea non può
rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 dei millesimi.
RISCALDAMENTO - Il singolo
condomino potrà staccarsi dall’impianto centralizzato se:
• il suo appartamento non è sufficientemente riscaldato per
problemi tecnici all’impianto condominiale che non vengono risolti nel corso di
una stagione;
• il distacco non comporta squilibri che compromettono la
normale erogazione di calore agli altri appartamenti.
Se il distacco comporta una spesa aggiuntiva chi si separa
deve partecipare alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto.
SCALE E ASCENSORE - Sono
equiparati nel criterio di ripartizione delle spese.
ANTENNE - Viene riconosciuto
il diritto del singolo condomino all'installazione dell'impianto di ricezione
radiotelevisiva individuale.
ANIMALI - Sarà vietato
vietare con regolamento condominiale la presenza di animali domestici nelle
abitazioni.
SANZIONI - Le violazioni al
regolamento condominiale verranno sanzionate con multe da 200 fino a 800 euro
in caso di recidiva.
CONDOMINIO ONLINE - Infine la
riforma autorizza l'apertura di siti internet condominiali con pubblicazione
online di tutta la documentazione assembleare (verbali, delibere) e dei dati
contabili. Per l'attivazione del sito è necessario il 50% + 1 dei condomini
intervenuti in assemblea e il 50% dei millesimi. Il sito dovrà essere protetto
con password.
(Fonte: Virgilio)
era ora, adesso però bisogna vedere come funzionarà...
RispondiEliminaprevedo le solite risse..