ISTITUITE 15 ANNI FA SONO SCELTE PER RECLUTARE PERSONALE
SOLO NEL 5% DEI CASI
Il dato non poteva essere diverso, in un mondo del lavoro
che si è ancor più stagnato. Secondo l’indagine Excelsior 2011, realizzata da
Unioncamere e Ministero del Lavoro, lo scorso anno la quota delle aziende che
ha fatto ricorso a relazioni dirette o a segnalazioni di conoscenti è di oltre
sei su dieci (61,1%), mentre l’anno precedente non arrivava alla soglia del
cinquanta per cento. E nel Mezzogiorno la percentuale sfiora addirittura il 70%.
Anche questo un dato prevedibile.
Le altre strade per accedere al mondo del lavoro seguono a
grande distanza, con solo un’azienda su quattro che per assumere va a guardare
i curriculum (24,6%).
GLI ALTRI CANALI DI SELEZIONE
- Ancor più limitato è l’uso di tutte le altre forme, dagli annunci sulla
stampa ai centri per l’impiego. Gli strumenti interni - le banche dati
costruite dalle stesse aziende sulla base dei curriculum raccolti nel tempo
rappresentano - invece, la seconda scelta: nelle preferenze seguono da lontano
il canale informale, anche se la quota risulta in leggero aumento rispetto
all’anno precedente (dal 21,5% al 24,6%). Perdono invece terreno le modalità di
reclutamento tradizionali (annunci su quotidiani e riviste specializzate),
considerate solo nel 2,3% dei casi. Sono pochissime e in diminuzione anche le
aziende che utilizzano intermediatori istituzionali, come società di lavoro interinale,
di selezione (5,7%), e quelle che si affidano a operatori istituzionali, ovvero
ai centri per l’impiego (2,9%).
L’AZIENDA PIU’ E’ PICCOLA, PIU’
TENDE A PRIVILEGIARE CONOSCENTI - Dopo i 50 dipendenti le aziende
iniziano a fare più affidamento sulle loro banche dati, a basarsi sulla
«carta», sui curriculum. Ecco che, quindi, più le aziende sono grandi più la
conoscenza diretta o tramite conoscenti del candidato perde importanza. Basti
pensare che nelle realtà con più di 500 dipendenti il ricorso al canale
informale scende al 10,2%, mentre l’utilizzo di strumenti interni sale al
48,9%.
AGENZIE DI LAVORO INTERINALE, LE
VERE SCONFITTE – I dati dimostrano il fallimento delle Agenzie
interinali, istituite da una quindicina di anni ma mai decollate (scelte per
reclutare, come detto, in meno di sei casi su cento). Eppure quanti di noi le
hanno inondate inutilmente di Curriculum cartacei?! Per non parlare dei centri
per l’impiego, ex collocamenti, che in cinquant’anni di esistenza hanno solo
funzionato come uffici burocratici.
Le Agenzie di lavoro interinale sono state istituite con legge
24 giugno 1997, n. 196, relativa al cosiddetto Pacchetto Treu, autorizzate alla
fornitura di lavoro. Il D. Lgs n. 276/2003 ridisegna completamente le
precedenti disposizioni; le nuove Agenzie per il Lavoro svolgono attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e attività
di supporto alla ricollocazione professionale. Esse sono accreditate dalle
Regioni sul cui territorio operano e vengono iscritte all’Albo unico delle
Agenzie per il lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali.
Come funzionano? L'agenzia, denominata somministratore,
recluta sul mercato mano d'opera e prestazioni professionali, e le mette a
disposizione dei suoi clienti (le aziende utilizzatori), che a loro volta
acquistano dall'agenzia somministratore il diritto a utilizzare, dirigere e
controllare il lavoratore.
L'agenzia invia quindi il lavoratore presso un soggetto
terzo (utilizzatore - ente o impresa) a svolgere un'attività lavorativa sotto
la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Il lavoratore viene assunto e
pagato dall'agenzia somministratore, per cui pur lavorando per l'utilizzatore,
il datore di lavoro, per il lavoratore, resta l'agenzia. L'azienda
utilizzatrice stipula con l'Agenzia un contratto di fornitura in cui vengono
chiariti tutti i dettagli del servizio che l'agenzia può offrire all'azienda e
al lavoratore. Allo stesso tempo, l'agenzia fornisce al lavoratore il contratto
di prestazione, secondo cui egli è dipendente dell'agenzia stessa ma presta
lavoro in una ditta esterna utilizzatrice.
Due diversi contratti vengono dunque stipulati con la
somministrazione del lavoro: il contratto di somministrazione di lavoro,
stipulato tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro
stipulato tra somministratore e lavoratore.
Le assunzioni sono prevalentemente a tempo determinato. Il
lavoro somministrato sostituisce quello interinale, per effetto del D. lgs. n° 276
del 2003, artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003 (legge
Biagi). Altra funzione delle Agenzie interinali sono quelle di erogare corsi di
formazione di base e/o professionali. Tra le più famose si ricordano: Adecco,
Articolo1, Ali, Gevi,
Gigroup, Jobonline, Kellyservices, Manpower, Metis,
Obiettivo lavoro, Randstad, Tempor, Umana e Vedior
Ma tutto ciò è solo sulla carta. Nei rari casi in cui si
trova ad assumere, un datore di lavoro preferisce puntare su persone che già
conosce o che le sono state consigliate da conoscenti. In tempi di crisi poi, meglio
scegliere persone delle quali già si conoscono le capacità e il carattere. Se
al Nord tale modalità ha iniziato a prendere piede con l’arrivo della
recessione, al Sud è sempre stata una regola. Assumere “conoscenti” può però
anche essere controproducente. Un estraneo potrebbe impegnarsi di più per
mostrare le proprie capacità, mentre un conoscente potrebbe prendere più alla
leggera i compiti assegnatigli. Lo stesso datore di lavoro potrebbe trovarsi in
difficoltà nel fargli ramanzine o affidargli una maggiore mole di lavoro. Naturalmente
tutto dipende dai soggetti in causa.
Comunque, il dato non fa altro che confermare quanto già si
sapeva: in Italia, specie al Sud, se non conosci non lavori.
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